Art. 1 Nomina dei presentatori

1. Il notaio o l'ufficiale giudiziario che intendono avvalersi di uno o più presentatori devono presentare, al presidente della corte di appello o al presidente del tribunale delegato nella circoscrizione dei quali ha sede il rispettivo ufficio, domanda con sottoscrizione e corredata della documentazione o delle dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3 della legge, della dichiarazione sottoscritta dagli aspiranti presentatori di accettazione della nomina e della loro eventuale nomina per gli altri pubblici ufficiali, nonché, qualora sia richiesta la nomina di più presentatori, oltre il secondo, del parere motivato del consiglio notarile o del dirigente dell'ufficio giudiziario. 

2. La stessa persona può essere nominata presentatore per non più di due pubblici ufficiali, anche di categorie diverse, ciascuno dei quali deve presentare distinta domanda. Sono consentite deroghe, sentiti i pareri delle rispettive categorie di cui all'art. 10, secondo comma, della legge, se ritenute necessarie in base al numero medio dei protesti, all'effettiva presenza di pubblici ufficiali abilitati e ad ogni altro utile elemento. 

3. Il presidente della corte di appello o il presidente del tribunale provvedono sulla domanda in calce alla stessa con decreto la cui pubblicazione è fatta a cura del pubblico ufficiale richiedente, salvo il caso di revoca di ufficio, per il quale provvede il cancelliere competente. Il provvedimento viene portato a conoscenza del presentatore mediante comunicazione dal cancelliere. 

4. Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono sostenute in ogni caso dal pubblico ufficiale richiedente.

Art. 2 Incompatibilità del presentatore

1. Il presentatore non può eseguire atti di sua competenza ai quali siano interessati egli stesso, il di lui coniuge o i parenti ed affini in linea retta, in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusi.

Art. 3 Verbale di protesto

1. I pubblici ufficiali, che si avvalgono del presentatore debbono redigere in ogni caso l'atto di protesto nei termini utili per la levata. 

2. Nel verbale deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale l'accesso è stato eseguito qualora l'interpellato lo abbia richiesto al presentatore o qualora nel luogo indicato per il pagamento questi non abbia trovato alcuna persona.

Art. 4 Modalità di presentazione di titoli

1. Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, e gli enti che svolgono un'attività di vendita al dettaglio devono affiggere all'esterno l'orario di apertura e di chiusura e l'indicazione del giorno o della mezza giornata di riposo settimanale. 

2. Qualora dal titolo non risulti la natura dell'esercizio ma all'esterno dell'esercizio sia stata effettuata l'affissione di cui al comma precedente, il pubblico ufficiale annota l'accesso sul retro della cambiale e provvede alla presentazione del titolo nel giorno immediatamente successivo non festivo. 

3. Ai fini della levata del protesto nelle ipotesi di cui ai casi precedenti, il giorno di riposo settimanale anche parziale, è equiparato al giorno festivo.

Art. 5 Titolo domiciliato

1. Nel caso che il debitore si sia avvalso della facoltà di indicare la propria residenza, prevista dall'art. 6 della legge, l'accesso e l'eventuale protesto devono essere eseguiti esclusivamente al domicilio eletto. 

2. Qualora la domiciliazione sia stata effettuata presso l'agenzia di un istituto di credito sfornita di cassa cambiali, si intende effettuata presso la sede principale dello stesso istituto.

Art. 6 Modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali, del versamento delle somme riscosse e di riconsegna dei titoli protestati

1. Le distinte dei titoli consegnati devono contenere anche la numerazione progressiva dei titoli stessi. Le aziende committenti, all'atto della ricezione delle somme riscosse dai pubblici ufficiali, rilasciano elenco con il solo riferimento numerico contenuto nella distinta dei titoli, cui le somme stesse si riferiscono. Analogo elenco deve essere rilasciato per i titoli protestati. 

2. Le distinte e gli elenchi indicati nel comma precedente debbono essere conservati dalle aziende e dai pubblici ufficiali per un periodo di anni tre, anche sotto forma di microfilm. 

3. Per il ritiro dei titoli, per i versamenti delle somme e per la riconsegna dei titoli protestati, nessun compenso è dovuto ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.

Art. 7 Controllo del consiglio notarile

1. Ai fini del controllo del servizio dei protesti, il presidente del consiglio notarile può richiedere ai singoli notai l'elenco degli effetti affidati loro per il protesto dalle aziende di credito in un determinato giorno o, se lo ritiene necessario, in un determinato periodo di tempo. 

2. Il presidente del consiglio notarile o un membro del consiglio notarile da lui delegato, hanno la facoltà di effettuare, previa autorizzazione del competente procuratore della Repubblica, salvo l'intervento sostitutivo del Ministero, ispezioni straordinarie del repertorio di cui all'articolo 13 della legge e di apporvi il visto.

Art. 8 Ripartizione delle cambiali e dei titoli di credito equiparati

1. Nei procedimenti di ripartizione concordata o determinata dei titoli, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari partecipano con un rappresentante per ciascuna categoria eletto fra gli appartenenti alla sede cui si riferisce la ripartizione, i notai partecipano con il presidente del consiglio notarile del distretto e ciascuna azienda di credito partecipa con il dirigente avente potere di rappresentanza o con un suo delegato. Essi sono sentiti dal presidente della corte di appello o dal presidente del tribunale separatamente o congiuntamente, per iscritto o oralmente. La ripartizione concordata o determinata resta in vigore fino a quando non risultino intervenuti elementi nuovi tali da alterarne l'equilibrio. 

2. Le aziende di credito, quando il pagamento o l'accettazione del titolo deve eseguirsi in uno dei comuni non sede di ufficio notarile o giudiziario esercitano, prima della ripartizione dei titoli, la scelta inerente all'incarico del protesto fra segretario comunale ed i pubblici ufficiali delle altre categorie e comunicano le loro decisioni all'ufficio giudiziario competente a disporre la ripartizione. 

3. Le aziende di credito, in tutti i casi di indisponibilità, per qualsiasi ragione, di una delle categorie di pubblici ufficiali, possono incaricare per il protesto le altre categorie disponibili. 

4. L'assegnazione dei titoli ai singoli soggetti nell'ambito della categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari è disciplinata dall'art. 48 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229. Sulle contestazioni decide, sentiti i rappresentanti delle parti, il capo dell'ufficio. 

5. Il consiglio notarile nel caso in cui non si raggiunga con le aziende di credito o con talune di esse l'intesa di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge, provvede, per i settori concordati, all'approvazione di vincolanti criteri di ripartizione.

Art. 9 Cancellazione dall'elenco dei protesti

1. Il debitore che intende avvalersi della facoltà di cui al primo comma dell'art. 12 della legge ma non sia in grado di reperire il portatore del titolo, salvi i diritti inerenti al titolo protestato, può produrre, al fine di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco dei protesti, in luogo del titolo quietanzato, un certificato di un'azienda di credito attestante il deposito dell'importo del titolo vincolato al portatore. L'azienda di credito può svincolare il deposito unicamente al portatore che produca il titolo.

Art. 10 Repertorio dei protesti. Versamenti alla Cassa nazionale del notariato

1. Il repertorio speciale, di cui all'art. 13 della legge, non è soggetto al controllo previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. 

2. Per i versamenti dovuti alla Cassa nazionale del notariato si applicano le norme contenute nell'art. 17, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

Art. 11 Disposizioni transitorie

1. La nomina a presentatore, conseguita ai sensi dell'art. 15 della legge, è titolo idoneo per ottenere successive nomine, anche dopo il periodo previsto dall'articolo medesimo.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento di attuazione entrerà in vigore dopo trenta giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.