CAPO II 

Norme per la radiodiffusione

 

Art. 16 Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata

1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti. 

2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36. 

3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. 

4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 

5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36. 

6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 

7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora. 

8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a: 

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36; 

b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36; 

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni. 

9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo. 

10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. 

11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. 

12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 

13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. 

14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci. 

15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 

16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili. 

17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con regolamento di cui all'articolo 36, sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione. 

18. é comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale. 

19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle comunicazioni. 

20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi. 

21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue: 

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; 

b) per rinuncia del concessionario; 

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua; 

d) per dichiarazione di fallimento. 

22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione. 

23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo.

Art. 17 Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti

1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera, né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea. 

2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto. 

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le società con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche. 

4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, è nullo. é parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.

 5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante.

Art. 18 Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari

1. Il Ministro delle comunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza. 

2. Il Ministero delle comunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate. 

3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali. 

4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle comunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

Art. 19 Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali acini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a quattro nell'area meridionale. 

2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. 

3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale. 

4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale. 

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.

Art. 20 Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. 

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali. 

3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. 

5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. 6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

Art. 21 Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. 

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. 

3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

Art. 22 Canoni e tasse

1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti: 

a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni; 

b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni; 

c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni; 

d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;

 e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti; 

f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti. 

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento. 

3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente. 

4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 

5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo. 

6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata. 

7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

Art. 23 Misure di sostegno della radiodiffusione

1 Omissis

2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. 

3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità

1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari. 

2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa. 

3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarità della concessione di cui all'articolo 16.