CAPO III 

Disposizioni applicabili al conto economico

 

Art. 43 Schema di conto economico

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità allo schema contenuto nell'allegato II al presente decreto.

Art. 44 Struttura del conto economico

1. Il conto economico è costituito dai conti tecnici e da un conto non tecnico. Il conto tecnico dei rami danni è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Il conto tecnico dei rami vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo d'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. 

2. Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzano il conto tecnico dei rami danni per la totalità delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l'assicurazione diretta solo nei rami danni ed in aggiunta la riassicurazione.

Art. 45 Premi lordi contabilizzati

1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa. 

2. I premi devono, tra l'altro, comprendere: 

a) i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno; 

b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica; 

c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti; 

d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa; 

e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione; 

f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti. 

3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi dell'esercizio. 

4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti è disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Art. 46 Premi ceduti in riassicurazione

1. I premi ceduti e retroceduti comprendono gli importi spettanti ai riassicuratori in base ad accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa. 

2. Il trattamento contabile relativo alle acquisizioni e cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cessionarie e retrocessionarie è disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Art. 47 Variazione del riporto premi al netto della riassicurazione

1. Nei rami vita la variazione del riporto premi è inclusa nella variazione delle riserve matematiche.

Art. 48 Oneri relativi ai sinistri dei rami danni

1. L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonché delle quote a carico dei riassicuratori. 

2. Nell'onere dei sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori. 

3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi. 

4. In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 49 Oneri relativi ai sinistri dei rami vita

1. L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonché le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori. 

2. Nell'onere relativo ai sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori. 

3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi. 

4. In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 50 Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione

1. Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purché rappresentino una distribuzione di utili tecnici derivanti dall'attività di gestione assicurativa dei singoli portafogli, vita e danni, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non più necessari. 

2. I ristorni sono costituiti dagli importi che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti. 

3. L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e dei ristorni è suddiviso nella nota integrativa.

Art. 51 Provvigioni di acquisizione

1. Per provvigioni di acquisizione si intendono i compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo di contratti.

Art. 52 Altre spese di acquisizione

1. Per altre spese di acquisizione si intendono le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse da quelle indicate nell'articolo 51 del presente decreto. Esse comprendono sia i costi direttamente imputabili, quali le spese per l'emissione delle polizze assicurative o l'assunzione del contratto nel portafoglio, sia i costi indirettamente imputabili, come le spese di pubblicità o le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.

Art. 53 Altre spese di amministrazione

1. Le altre spese di amministrazione comprendono le spese di amministrazione diverse dalle provvigioni di incasso e, in particolare, i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per le informazioni agli assicurati e per la riassicurazione attiva e passiva. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili, purché non debbano essere contabilizzati nella voce <<altre spese di acquisizione>> o tra le spese di liquidazione dei sinistri o i costi sostenuti per gli investimenti.

Art. 54 Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari

1. Tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti riguardanti i rami danni devono figurare nel conto non tecnico. 

2. Per le imprese che esercitano i rami vita i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita. 

3. Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e i rami vita, i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita nella misura in cui siano direttamente connessi con l'esercizio dell'assicurazione vita.

Art. 55 Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

1. Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III. 6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I.2. 

2. Quando una quota dell'utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II.12 e una corrispondente positiva alla voce III.4. 

3. I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con provvedimento dell'ISVAP. 

4. In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.

Art. 56 Plusvalenze e minusvalenze non realizzate relative a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. Nelle voci II.3 e II.10 del conto economico confluiscono, tra l'altro, in relazione alle condizioni contrattuali, la totalità o una parte delle variazioni, positive o negative, della differenza tra: 

a) la valutazione degli investimenti di cui alla classe D dell'attivo al valore corrente secondo uno dei metodi di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto; 

b) la valutazione dei medesimi al loro valore di acquisizione.