CAPO III
Dell'inventario
Art. 769 Istanza
1. L'inventario può essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore.
2. L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.
3. Il pretore provvede con decreto.
Art. 770 Inventario da eseguirsi dal notaio
1. Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
2. La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.
Art. 771 Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario
1. Hanno diritto ad assistere alla formazione dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Art. 772 Avviso dell'inizio dell'inventario
1. L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.
2. L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.
Art. 773 Nomina di stimatore
1. L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.
Art. 774 Rinvio delle operazioni
1. Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Art. 775 Processo verbale d'inventario
1. Il processo verbale d'inventario contiene:
1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4) l'indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
2. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.
Art. 776 Consegna delle cose mobili inventariate
1. Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.
Art. 777 Applicabilità delle norme agli altri casi di inventario
1. Le disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.