SEZIONE III
Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto
Art. 688 Forma dell'istanza
1. La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.
2. Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669 quater.
Artt. 689 - 690 Abrogato
Art. 691 Contravvenzione al divieto del giudice
1. Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.