CAPO II 

Dell'estinzione del processo

 

Art. 629 Rinuncia

1. Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

2. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

3. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

Art. 630 Inattivitā delle parti

1. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

2. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione č dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale č comunicata a cura del cancelliere, se č pronunciata fuori dall'udienza.

3. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa č ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

Art. 631 Mancata comparizione all'udienza

1. Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dā comunicazione alle parti.

2. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 632 Effetti dell'estinzione del processo

1. Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata č consegnata al debitore.

2. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che č discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.