SEZIONE V 

Della distribuzione della somma ricavata

 

Art. 596 Formazione del progetto di distribuzione

1. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinchè possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

2. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Art. 597 Mancata comparizione

1. La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.

Art. 598 Approvazione del progetto

1. Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.

 

 

NOTE