TITOLO II 

DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

CAPO I 

Dell'espropriazione forzata in generale

SEZIONE I 

Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale

 

Art. 483 Cumulo dei mezzi di espropriazione

1. Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge; ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare, quando è iniziata anche questa, negli altri casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

Art. 484 Giudice dell'esecuzione

1. L'espropriazione è diretta da un giudice.

2. Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato.

3. Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente.

4. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

Art. 485 Audizione degli interessati

1. Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

2. Il decreto è comunicato dal cancelliere.

3. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

Art. 486 Forma delle domande e delle istanze

1. Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

Art. 487 Forma dei provvedimenti del giudice

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.

2. Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.

Art. 488 Fascicolo dell'esecuzione

1. Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

2. Il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.

Art. 489 Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

1. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.

2. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione .

Art. 490 Pubblicità degli avvisi

1. Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

2. In caso di espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

3. Il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.

 

 

NOTE