§ 2
Delle impugnazioni
Art. 433 Giudice d'appello
1. L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
2. Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.
Art. 434 Deposito del ricorso in appello
1. Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte dall'articolo 414.
2. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.
Art. 435 Decreto del presidente
1. Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
2. L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto dell'appellato.
3. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
4. Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.
Art. 436 Costituzione dell'appellato e appello incidentale
1. L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.
2. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
3. Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.
4. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.
Art. 437 Udienza di discussione
1. Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
2. Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
3. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
4. Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
5. Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.
Art. 438 Deposito della sentenza di appello
1. Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
2. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.
Art. 439 Cambiamento del rito in appello
1. Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
Art. 440 Appellabilità delle sentenze
1. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila.
Art. 441 Consulente tecnico in appello
1. Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
2. Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
NOTE
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