SEZIONE II

Dell'interruzione del processo

 

Art. 299 Morte o perdita della capacità prima della costituzione

1. Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163 bis.

Art. 300 Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

1. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

2. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

3. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

4. Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

5. La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

Art. 301 Morte o impedimento del procuratore

1. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

2. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

3. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Art. 302 Prosecuzione del processo

1. Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Art. 303 Riassunzione del processo

1. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

2. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

3. Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

4. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Art. 304 Effetti dell'interruzione

1. In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

Art. 305 Mancata prosecuzione o riassunzione

1. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

 

 

NOTE