CAPO IV
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze
Art. 282 Esecuzione provvisoria
1. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Art. 283 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
1. Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.
Art. 284 Abrogato
Art. 285 Modo di notificazione della sentenza
1. La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma.
Art. 286 Notificazione nel caso d'interruzione
1. Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.
2. Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.
NOTE
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