CAPO III 

Della nullità degli atti

 

Art. 156 Rilevanza della nullità

1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

2. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

3. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Art. 157 Rilevabilità e sanatoria della nullità

1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, nè da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Art. 158 Nullità derivante dalla costituzione del giudice

1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.

Art. 159 Estensione della nullità

1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, nè di quelli successivi che ne sono indipendenti.

2. La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

Art. 160 Nullità della notificazione

1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Art. 161 Nullità della sentenza

1. La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

2. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Art. 162 Pronuncia sulla nullità

1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'articolo 60 n. 2.

 

 

NOTE